STATUTO

(aggiornato con le modifiche deliberate dall’Assemblea straordinaria dei Soci di data 25 febbraio 2019)

I - NORME GENERALI

Art. 1

È costituita con sede a Trieste, con durata illimitata, l’Associazione “Circolo della Cultura e delle Arti - ETS” (di seguito anche il "Circolo").

L’associazione verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.ro 117 allorché lo stesso sarà istituito; da tale momento farà uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del terzo settore" o dell'acronimo "ETS".

Art. 2

Il Circolo non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità d’interesse sociale nel campo della promozione della cultura e dell’arte, attraverso l’organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti, seminari, concerti, esposizioni e pubblicazioni e con particolare riguardo alla lettera i), comma 1, dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017 n.ro 117).

Per meglio corrispondere a queste finalità, oltre alle manifestazioni riservate ai Soci e agli invitati, il Circolo può organizzare anche manifestazioni pubbliche o partecipare all’organizzazione delle stesse.

Il Circolo, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, la cui individuazione verrà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo cui viene attribuita la relativa competenza.

Il Circolo può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

Per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, il Circolo è organizzato in Sezioni, che attualmente sono le seguenti:

- Sezione Arti visive
- Sezione Cinematografia
- Sezione Economia
- Sezione Lettere
- Sezione Medicina
- Sezione Musica
- Sezione Musicologia
- Sezione relazioni internazionali e integrazione europea
- Sezione Scienze matematiche e naturali
- Sezione Scienze morali
- Sezione Spettacolo

L’Assemblea, con provvedimento motivato, può deliberare l’istituzione di nuove Sezioni, la fusione o la soppressione di Sezioni esistenti. All’interno di ciascuna Sezione può essere costituito un “Gruppo Giovani” secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Art. 4

Il Circolo svolge l’attività di cui all’art. 2 (due) al di fuori di ogni condizionamento partitico o confessionale ed è aperto a tutte le tendenze culturali.

II - ASSOCIATI

Art. 5

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire al Circolo persone fisiche ed enti che condividono le finalità dello stesso.

I Soci possono essere ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

Soci ordinari possono essere quanti, condividendo le finalità del Circolo, ne facciano richiesta scritta, corredata dalla firma di almeno due Soci presentatori.

L’età minima richiesta per l’ammissione a Socio è di 18 (diciotto) anni.

Le formalità della domanda e la procedura di ammissione dei nuovi Soci, le modalità e le conseguenze delle loro dimissioni e ogni altro aspetto correlato formano oggetto di apposita regolamentazione approvata dal Consiglio direttivo.

Con l’accoglimento della domanda, il nuovo socio assume i diritti e gli obblighi specificati agli articoli 6 (sei) e 7 (sette).

Sono Soci sostenitori persone, associazioni, enti, fondazioni o società che intendano favorire il conseguimento degli scopi statutari del Circolo mediante contributi speciali. Le condizioni della loro ammissione e la durata della partecipazione saranno deliberate di volta in volta dal Consiglio direttivo.

Sono Soci benemeriti persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del Circolo. Le decisioni sulla loro nomina e la durata della partecipazione sono di pertinenza del Consiglio direttivo.

Sono Soci onorari personalità eminenti della cultura.  La loro nomina è di pertinenza del Consiglio direttivo.

Art. 6

Tutti i Soci hanno diritto di fruire delle iniziative del Circolo.

La tessera comprovante la qualifica di Socio è strettamente personale e non cedibile.

Tutti i Soci hanno il dovere di tutelare il buon nome e gli interessi del Sodalizio e di osservare le norme del presente Statuto. I Soci ordinari e sostenitori sono tenuti a pagare in unica soluzione, all’inizio dell’anno sociale, il canone stabilito dall’Assemblea generale.

All’atto dell’ammissione, i nuovi Soci ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento dell’intero canone sociale relativo all’anno in corso.

Tutti i Soci partecipano di diritto alle riunioni assembleari.

Art. 7

Hanno diritto di voto nelle Assemblee generali solo i Soci in regola con il canone sociale. Le cariche sociali possono essere ricoperte solamente da Soci regolarmente iscritti.

III - ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art. 8

Sono organi del Circolo:

A - l’Assemblea generale dei Soci
B - il Consiglio direttivo
C - il Consiglio di Presidenza
D - l’Organo di Controllo
E - il Collegio dei Probiviri

Sono cariche del Circolo:

a - il Presidente e i Vice Presidenti
b - il Consigliere Segretario
c - il Tesoriere
d - i Direttori di Sezione

La partecipazione agli organi del Circolo e le funzioni svolte dai membri investiti di cariche sociali sono gratuite, fatta salva la rifusione delle eventuali spese vive incontrate.

Art. 9

A) Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei Soci

All’Assemblea generale ordinaria compete:

1 - l’approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo annuale;
2 - la nomina del Consiglio direttivo;
3 - la nomina dell’Organo di Controllo;
4 - la nomina del Collegio dei Probiviri;
5 - la fissazione del canone sociale;
6 - l’approvazione del Regolamento generale e ogni argomento che non rientri nella competenza di altri organi.

All’Assemblea generale straordinaria competono le decisioni sulle modifiche dello Statuto, sull’eventuale scioglimento del Circolo e su ogni argomento di eccezionale importanza.

L’Assemblea generale ordinaria si riunisce per l’adempimento dei suoi compiti statutari su iniziativa del Consiglio direttivo, entro due mesi dalla fine di ciascun anno sociale, nonché ogni triennio, sempre entro due mesi dalla fine dell’anno sociale, per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata con avviso comunicato agli aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o con messaggio di posta elettronica anche non certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati al domicilio risultante dal libro degli associati. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

Tra la prima e la seconda convocazione assembleare deve intercorrere almeno un giorno.

Nell’Assemblea generale possono essere portati in discussione e posti in votazione solo gli argomenti espressamente compresi nell’ordine del giorno, salvo argomenti la cui urgenza sia riconosciuta dall’Assemblea stessa.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando intervenga all’ora indicata la maggioranza dei Soci in regola con il pagamento dei canoni sociali; in seconda convocazione - salvo diversa comunicazione - qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Sono ammesse non più di due deleghe per ogni Socio partecipante, titolare di diritto di voto.

L’Assemblea generale straordinaria può essere convocata con le stesse modalità di quella ordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o entro 30 (trenta) giorni dalla domanda di almeno un decimo dei Soci che ne facciano richiesta scritta proponendo l’ordine del giorno.

Proposte presentate da non meno di venti Soci che pervengano al Consiglio direttivo almeno 10 (dieci) giorni prima dell’Assemblea Generale ordinaria dovranno essere aggiunte all’ordine del giorno.

Le deliberazioni dell’Assemblea generale ordinaria e straordinaria vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti; per l’elezione dei membri del Consiglio direttivo è sufficiente la maggioranza relativa.

Le votazioni avvengono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano.

Solo per le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo si richiede lo scrutinio segreto, salvo diversa decisione dell’Assemblea.

Per le modifiche dello Statuto è richiesta la maggioranza - anche con delega - di 2/3 (due terzi) degli intervenuti. Per lo scioglimento del Sodalizio è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci.

Art. 10

B) Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si compone di un numero compreso fra un minimo di 7 (sette) a un massimo di 21 (ventuno) membri, eletti dall’Assemblea generale tra i Soci.

Essi restano in carica per un triennio e, alla scadenza, possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo può, in caso di dimissioni di uno o più Consiglieri durante il corso di un triennio, come in ogni altra ipotesi di cessazione, cooptare tra i Soci sino a tre nuovi consiglieri, che resteranno in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.

Sarà considerato decaduto dall’incarico quel Consigliere che rimanesse assente senza giustificati motivi da quattro sedute consecutive.

È istituita la carica di Consigliere a vita che può essere conferita dall’Assemblea a quei Consiglieri che in tale loro qualità abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del Circolo.

È facoltà del Consiglio Direttivo conferire a uno degli ex Presidenti il titolo di Presidente onorario, in riconoscimento di speciali meriti.

Il Consigliere a vita e il Presidente onorario possono partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo e vengono di norma interpellati sulle questioni di particolare importanza.

Le sedute del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso, mediante comunicazione di posta elettronica e contestuale deposito in Segreteria, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno; sono valide se vi intervengono almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica, compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti.

Il Consiglio Direttivo elegge dal proprio seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Consigliere Segretario, il Tesoriere e i due Consiglieri che partecipano al Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì per un triennio i Direttori di Sezione, scegliendoli fra i Soci in possesso di competenze specifiche.

Il Consiglio Direttivo sovrintende all’attività del Circolo; su proposta del Consiglio di Presidenza approva i Regolamenti speciali, attua le deliberazioni dell’Assemblea, presenta il bilancio consuntivo e quello preventivo entro il mese di febbraio di ogni anno, approva il programma generale del Sodalizio e il programma culturale.

Alla scadenza del proprio mandato triennale, il Consiglio rimane in carica per la gestione ordinaria fino all’insediamento del nuovo Consiglio neo-eletto.

Art. 11

C) Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l’organo esecutivo del Circolo: ne attua il programma generale, coordina l’attività delle Sezioni tramite il Consigliere Segretario, amministra le risorse ed eroga i mezzi destinati alle attività delle singole Sezioni, delibera sull’ammissione dei nuovi Soci, sottopone al Consiglio direttivo i programmi del Sodalizio. È formato dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario, dal Tesoriere e dai 2 (due) Consiglieri eletti di cui all’articolo 10 (dieci).

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente, mediante comunicazione di posta elettronica anche non certificata, con almeno tre giorni di preavviso. Le sue sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente; delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Presidenza può riunirsi anche congiuntamente con uno o più Direttori di Sezione e/o con altre persone di particolare competenza per gli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di adottare le norme più opportune per garantire il regolare funzionamento dell’attività statutaria. In particolare, oltre alla costituzione di Comitati esecutivi incaricati del disbrigo di compiti particolari, il Consiglio di Presidenza, informandone il Consiglio direttivo, potrà aggregare alla Segreteria uno o più Soci Consiglieri, incaricandoli di affiancare il Consigliere Segretario nelle sue responsabilità.

In caso di prolungata assenza o indisponibilità di un Consigliere che ricopra cariche di rilievo, il Consiglio di Presidenza, informandone il Consiglio direttivo, ha facoltà di sostituirlo a tempo determinato con altro Consigliere o Socio.

Art. 12

D) Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato per un triennio. La nomina del Presidente nel caso di Organo collegiale spetta all’Assemblea.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione Legale dei Conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, il Circolo deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13

E) Collegio dei Probiviri

È composto da tre membri effettivi, più due supplenti, eletti tra i Soci dall’Assemblea Generale per un triennio e possono essere rieletti.

Al Collegio dei Probiviri spetta la decisione su ogni controversia tra Soci e fra Soci e il Consiglio Direttivo.

In occasione della prima riunione del triennio, i tre componenti eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio.

Art. 14

a) Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente è il rappresentante legale del Circolo. Presiede l’Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Presidenza.

Il Presidente può delegare a uno o più Vice Presidenti parte delle sue funzioni.

I Vice Presidenti assistono il Presidente nell’espletamento dei suoi compiti e lo sostituiscono e/o ne svolgono le funzioni in caso di assenza o impedimento. In quest’ultimo caso tali funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano.

Art. 15

b) Consigliere Segretario

Assiste il Presidente nell’espletamento dei suoi compiti.

Provvede alla custodia degli atti sociali e sovrintende all’operatività e all’organizzazione del Circolo.

Coordina l’attività delle Sezioni e redige i verbali delle riunioni dei vari organi sociali.

Art. 16

c) Tesoriere

Esegue le deliberazioni amministrative del Consiglio direttivo e del Consiglio di Presidenza, sottoscrive gli ordinativi di pagamento, gli assegni, le quietanze e controlla gli incassi, le spese e la contabilità.

Art. 17

d) Direttore di Sezione

Provvede alla progettazione e all’organizzazione dell’attività della propria Sezione in armonia con gli indirizzi generali del Circolo stabiliti dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio di Presidenza.

Può avvalersi di un Consiglio di Sezione formato da 2 (due) o più membri nominati dal Consiglio di Presidenza d’intesa col Direttore stesso.

IV - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 18

Le entrate del Circolo sono costituite:

- dai canoni sociali;
- dai versamenti dei Soci sostenitori e benemeriti;
- dai contributi di enti pubblici e privati;
- da elargizioni, oblazioni o lasciti a favore del Circolo fatte da Soci o da terzi;
- da altre entrate che possono concorrere al raggiungimento dei fini istituzionali;
- dalle entrate relative ad attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Tutte le entrate di cui sopra sono da considerarsi a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili.

Il patrimonio sociale è costituito:

- da eventuali eccedenze di bilancio da impegnare per la realizzazione delle attività istituzionali;
- dal mobilio, arredi, attrezzature, strumenti musicali, libri e pubblicazioni, archivi e ogni altro bene di proprietà del Circolo.

Il patrimonio del Circolo - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19

L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d’esercizio deve essere pubblicato nel sito internet del Circolo e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Il Circolo ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, dipendenti e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

V - LIBRI OBBLIGATORI

Art. 20

Il Circolo deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 21

Lo scioglimento del Circolo può essere deliberato solo dall’Assemblea straordinaria, convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita con le modalità previste all’art. 9.

In tale ipotesi l’Assemblea straordinaria nominerà un comitato liquidatore e deciderà sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio.

Dopo l'iscrizione nel Registro del Terzo Settore, il patrimonio eventualmente residuante dovrà devolversi ad altri Enti del Terzo Settore operanti in settori consimili a quelli del Circolo, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge e comunque nel rispetto dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di cui al D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.


25.2.2019

 

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via Besenghi, 16 • 34143 Trieste
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